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A partire dalla innovativa sentenza 5639/1992, che sanzionò – a titolo di omicidio preterintenzionale – l’attività del chirurgo che sottopose il paziente, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, advertisement un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo aveva informato preventivamente e che solo era stato da quegli consentito, ritenendo irrilevante – sotto il profilo psichico – la finalità pur sempre curativa della sua condotta, numerose sono state le decisioni che si sono occupate delle conseguenze - sotto il profilo penale – dell’attività medica “arbitraria”, perché svolta contro o senza la volontà del paziente, spesso divergendo sulla soluzione da prediligere. Infatti, a meno di dieci anni dalla precedente pronuncia, la sezione quarta di questa Corte aveva – capovolgendo il precedente indirizzo – esclusa la configurabilità dell’omicidio preterintenzionale qualora, in assenza di urgente necessità, fosse stata eseguita un’operazione chirurgica demolitiva, senza il consenso del paziente, prestato per un intervento di dimensioni più ridotte rispetto a quello poi eseguito, che ne avesse determinato la morte, poiché, per integrare l’omicidio preterintenzionale, period richiesta una condotta consapevolmente ed intenzionalmente diretta a provocare un’alterazione lesiva dell’integrità fisica della persona offesa.

Con il dictum citato l’autorevole Consesso ha statuito che la colpa dell'esercente la professione sanitaria può essere esclusa in base alla verifica dei noti canoni oggettivi e soggettivi della configurabilità del rimprovero e altresì in ragione della misura del rimprovero stesso.

(In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso).

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(Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell’omogeneità dell’evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l’azione era inizialmente diretta).

Per quanto concerne la procedibilità, come previsto dall'ultimo comma, il reato di lesioni colpose è punibile soltanto a querela della persona offesa, fatta eccezione for every i casi previsti nel primo e secondo capoverso della disposizione, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai fatti commessi attraverso la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro, o, ancora, a quelli che abbiano causato una malattia professionale.

Un problema che si è posto frequentemente nella prassi con riferimento al reato di lesioni attiene alla possibilità che siano o meno scriminate dalla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto con riferimento al c.d. rischio consentito le lesionipersonali cagionate durante una competizione sportiva: a riguardo la giurisprudenza ha precisato che, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, imprescindibile presupposto della non punibilità della condotta riferibile advertisement attività agonistiche è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole discipline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal partecipante find out here now medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto dell’attività sportiva, mentre ricorre l’ipotesi di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l’occasione dell’azione violenta mirata alla persona dell’antagonista (Cass.

La sola testimonianza della persona offesa nel reato di lesioni personali ha piena validità quando le dichiarazioni evidenzino una perfetta congruenza dal punto di vista topografico (coincidenza tra la rappresentazione dei traumi patiti e le lesioni riportate), cronologico ed efficienza lesiva di quanto narrato dalla p.o. e quanto riscontrato da altri elementi probatori concreti.

Lesioni gravissime: se la malattia provoca è molto probabilmente o certamente inguaribile e provoca la perdita di un arto/ uno dei sensi/un organo genenado una situazione permanente, allora in tal caso la pena di reclusione va da un minimo di sei anni a un massimo di twelve anni.

Il comma 3, pur sostituendo integralmente l’artwork. 590-bis c.p., si è limitato di fatto a inserire taluni incisi nella rubrica e in alcuni commi for each estendere la previsione delle lesioni stradali gravi o gravissime alle lesioni nautiche gravi o gravissime senza innovare rispetto a quanto già previsto for each le key e senza modificare i commi quinto, che riguarda circostanze aggravanti applicabili alle sole lesioni stradali, settimo, che prevede la diminuzione della pena fino alla fulfilledà qualora l’evento non dipenda esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole ed è come tale applicabile anche alle lesioni nautiche, e nono, che riguarda i routine di procedibilità esaminato al par. nine.1. Più specificamente il primo comma dell’art. 590-bis è stato modificato al good di prevedere che anche le lesioni conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna - oltre quelle conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - integrino un’ipotesi di reato colposo punibile con la reclusione da three mesi a one anno in caso di lesioni gravi e da one a 3 anni nel caso in cui le lesioni procurate siano gravissime. La modifica del secondo comma dell’art. 590-bis ha esteso le relative previsioni - relative a chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma two, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo thirty aprile 1992, n.

se la PG ha presentato notizia di reato, decorre dalla knowledge in cui la persona offesa viene informata dall’autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il diritto di querela.

Non può ritenersi operante navigate here la causa di non punibilità costituita dal consenso dell'avente diritto (artwork. 50 c. p.) nel caso di lesioni volontarie che la persona offesa abbia accettato di subire allo scopo di rendere possibile una frode in danno di un'impresa di assicurazione.

Pertanto, se è consolidata l’opinione che considera illecita, anche dal punto di vista penale, la condotta del medico che abbia operato – quasi in corpore vili – “contro” la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, e ciò a prescindere dall’esito, fausto o infausto, del trattamento sanitario praticato, “trattandosi di condotta che quanto meno realizza una illegittima coazione dell’altrui volere”; e se è da ritenere illecita – anche dal punto di vista penale – la condotta del medico che attui una informazione volutamente lacunosa o decipiente al wonderful di perseguire scopi altrimenti illeciti –giacché in questo caso egli si pone volontariamente fuori del contesto (terapeutico) entro cui è, per norma, legittimato advert operare – a conclusione diversa deve pervenirsi allorché – come nella specie – il consenso all’intervento, prestato dal paziente in un ambito caratterizzato comunque da finalismo terapeutico, sia da ritenere viziato, perché non preceduto da adeguata informazione.

La disposizione incriminatrice nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e loro ausiliari trova applicazione quando le lesioni see it here nei confronti di tali soggetti siano poste in essere “a causa o nell’esercizio” dell’attività sanitaria, ovvero quando ricorra un nesso funzionale tra la condotta lesiva e l’attività svolta dal soggetto passivo e non anche quando la condotta lesiva sia determinata da motivi che esulano dall’attività stessa4.

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